REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Scheda di dettaglio
N.B. le modifiche alla Del. C.C. n° 19 del 27/3/2007 sono indicate
in grassetto corsivo -
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ( Delib. C.C. n. 20 del 28.06.2011)
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.
Art.. 2 Soggetto attivo
1. L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Copertino, ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.
Art. 3 Soggetto passivo
1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF sull’intero reddito posseduto coloro che hanno il domicilio fiscale il 1° gennaio dell’anno di imposizione del tributo nel Comune di Copertino, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale Imposta, ed è dovuto se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 (T.U. delle Imposte dei Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.
Art. 4 - Aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché di quanto disposto dall’art. 5 del D.lgs. n° 23/2011, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF è stabilita, per l’anno 2011, nella misura dello 0,4 %.
Art. 5 Sanzioni ed interessi
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.lgs. n° 471, 472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.
Art. 5 bis - Esenzioni per particolari categorie di soggetti
1. L’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell’anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF fino a € 10.000,00
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPEF sull’intero reddito posseduto.
Art. 6 - Entrata in vigore
1. Le modifiche al presente regolamento apportate con la Del. C.C. n° 20 del 28/6/2011 entrano in vigore, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs n° 446/1997, il 1° gennaio 2011.
- Anno di riferimento: 2011-07-14